Rinnovi, Duplicati e Conversioni Patenti

– Rinnovo patente

Ci occupiamo delle pratiche necessarie per il rinnovo di patente.

Requisiti:

– Portare patente
– 2 foto formato tessera (fondo bianco, senza indossare occhiali da sole o cappelli che possano coprire il viso).

Ad ogni RINNOVO patente si procederà al duplicato del documento di guida. Tale disposizione entrerà in vigore con apposite circolari applicative, presumibilmente a fine aprile.
DUPLICATO patente di guida: come è noto le patenti di primo rilascio ed i loro duplicati, non saranno più stampate dalle locali Motorizzazioni ma dal CED del Ministero che le spedirà agli stessi uffici per la loro consegna.
Nulla cambia nel ruolo tenuto oggi dagli studi di consulenza ed autoscuole in materia, i quali potranno chiedere il duplicato presentando la documentazione allo sportello Motorizzazione (che si farà carico di inserire manualmente la richiesta ed attivare la nuova procedura) oppure inviandola informaticamente con il prenota duplicato patente.
Il nuovo decreto legislativo 2 16/gen/2013 prevede che

– Duplicato patente (per deterioramento)

Requisiti:

– portare la patente deteriorata e altro documento di riconoscimento valido
– 2 foto tessera di cui una autenticata
– codice fiscale
– per cittadini extracomunitari devono portare il permesso/carta di soggiorno in originale (in corso di validità), nel caso di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno scaduto portare la ricevuta postale in originale.

– Duplicato patente (smarrimento, furto, distruzione)

Requisiti:

– denuncia presso le autorità di pubblica sicurezza (effettuata entro 48 ore dall’evento)
– 2 foto tessera di cui una autenticata
– codice fiscale
– documento di riconoscimento valido
– per cittadini extracomunitari devono portare il permesso/carta di soggiorno in originale (in corso di validità), nel caso di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno scaduto portare la ricevuta postale in originale.

– Conversioni patenti

La conduzione di veicoli in Italia con patente extra UE ed extra SEE, è completamente distinta dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie
Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell’UE o dello SEE, conforme ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a condurre, secondo la legislazione dello Stato che l’ha rilasciata. Qualora egli si stabilisca in Italia, può continuare a circolare con tale patente per massimo un anno dopo l’acquisizione della residenza anagrafica.
Se la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali, insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida, rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione giurata della patente stessa.
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